- l'intestazione della farmacia;
- la natura del farmaco ("farmaco" o "medicinale");
- il nome del medicinale (a partire dal 2010, su disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in sostituzione del nome sarà riportato il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale);
- il numero delle confezioni acquistate;
- la dicitura ticket (per le ricette del SSN);
- il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo.
Si può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, oltre la soglia di € 129,11. Questo significa che un contribuente che ha speso nel corso dell’anno 500,00 € per l'acquisto di farmaci e/o per ticket sui farmaci rimborsabili, può detrarre dall'imposta dovuta una somma pari al 19% di 370,89 € (differenza tra 500,00 € e 129,11 €), pari a 70,47 €. Quando le spese sanitarie eccedono il limite di € 15.493,71 per anno, la detrazione relativa a tali oneri può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per i medicinali con obbligo di ricetta, è necessario conservare, oltre allo scontrino fiscale parlante (o fattura) rilasciato dalla farmacia, la ricetta medica o la sua fotocopia.
Non si possono detrarre:
- il parafarmaco, cioè ciò che sullo scontrino parlante non è indicato come medicinale o farmaco (Agenzia Entrate risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008). La stessa risoluzione stabilisce che si possono detrarre unicamente medicine omeopatiche e fitoterapici approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco);
- gli integratori, anche se sono su prescrizione medica (Agenzia Entrate risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008); il latte artificiale perché classificato come alimento.
Si possono detrarre, purché accompagnati da prescrizione medica e scontrino parlante, le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili come gli occhiali da vista, le lenti a contatto, gli apparecchi per aerosol o per la pressione, le calzature ortopediche, i plantari, i pannoloni per incontinenza, le siringhe, ecc.
Si possono altresì detrarre:
- interventi chirurgici necessari e trapianti;
- visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
- assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
- esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
- cure dentistiche;
- noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie;
- spese per cure termali su prescrizione medica (escluso viaggio e soggiorno);
- cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto.
Le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale. Non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria; spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie. In questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 €.
Il contribuente non deve allegare nulla alla dichiarazione, tuttavia la documentazione riguardante tutte le spese detratte deve essere conservata per cinque anni. E' buona norma conservare gli scontrini fiscali al riparo dalla luce (per es. in una busta di carta) ed eventualmente fotocopiarli poiché, essendo stampati su carta chimica, possono scolorire facilmente.
Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva si possono detrarre oltre la franchigia di Euro 129,11 e fino ad un tetto di Euro 387,34.
La deduzione dal reddito complessivo, anziché la detrazione dall’imposta lorda, è consentita ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall'art. 3 della L. 5.2.1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra.